STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “VALORI
& CULTURA”
Art.1 DENOMINAZIONE – SEDE
E’ corrente in Genova l’Associazione: “VALORI
& CULTURA”.
Art.2 SCOPI ASSOCIATIVI.
L’ associazione, che si costituisce quale organizzazione
di volontariato ai sensi e per gli effetti della legge 11.08.1991
nr. 266, agisce senza alcun fine di lucro e persegue esclusive
finalità di utilità e di solidarietà
sociale; ha in particolare lo scopo di promuovere e favorire:
- l’informazione e lo scambio culturale, sociale ed
economico fra tutti gli individui, quale mezzo ed espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in relazione
alle differenti età, culture e nazionalità,
ai valori che queste rappresentano ed allo scambio intergenerazionale,
soprattutto in relazione al passaggio dalle vecchie generazioni
alle nuove generazioni, affinché tali valori e tali
tradizioni non vadano né perduti né dimenticati:
in detto ambito intende collaborare in via preferenziale con
enti, ministeri, associazioni, cooperative, pubblica opinione
e i cittadini tutti chiamati a collaborare per una società
migliore che abbia al centro dei propri valori il progredire
dell’uomo indipendentemente dalla sua età, dalla
sua estrazione sociale o dalla sua provenienza;
- l’attività sportiva dilettantistica e la pratica
dello sport in genere, sempre a livello dilettantistico, intesa
quale strumento di aggregazione e di promozione sociale, anche
al fine di far maturare ed accrescere i valori di lealtà
e correttezza nel vivere quotidiano, prevenendo altresì
tutte le forme possibili ed eventuali di discriminazione fra
le persone, siano esse di natura religiosa, culturale, socio-economica,
razziale, sessuale, etc..
Per il raggiungimento dello scopo, l’associazione potrà
indi svolgere tutte quelle attività di studio, di ricerca,
di promozione e di organizzazione di convegni, mostre, eventi,
seminari, congressi, raccolte pubbliche di fondi, ricerca
di sponsorizzazioni e di promozioni pubblicitarie, organizzazione
di fiere ed incontri sociali, campagne pubblicitarie, giornate
di studio e manifestazioni in genere; attività editoriali,
grafiche e divulgative, anche di natura multimediali, ricerche
di mercato, sondaggi di opinione, etc., che i propri organi
sociali riterranno coerenti e conformi con il perseguimento
delle finalità associative; potrà inoltre fornire
assistenza nelle attività di cui prima nei confronti
di enti pubblici e/o privati; potrà infine compiere
tutti gli atti economico - finanziari e gestionali, ivi compresa
la partecipazione a società, consorzi od altri organismi
che si reputino utili allo scopo, ivi compresa la istituzione
di corsi di addestramento e di formazione per volontari e/o
altri soggetti
Art.3 DURATA.
L’Associazione ha durata sino al trentun dicembre
duemilatrenta
Art.4 REGOLE PATRIMONIALI –
ESERCIZIO FINANZIARIO.
L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentun
dicembre. All’inizio e al termine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione
del bilancio preventivo e del consuntivo dell’Associazione,
da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
L’associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare
il bilancio o il rendiconto annuale e di impiegare gli utili
e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti
a favore di attività istituzionali previste statutariamente.
Art.5 SOCI: ADESIONE E RECESSO.
Possono essere soci dell’Associazione tutti gli uomini
e le donne cittadini sia italiani sia stranieri senza distinzioni
di sesso, razza, condizione sociale o professionale, religione
o convinzioni politiche, purché condividano le finalità
dell’Associazione e gli ideali democratici.
Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici
e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni,
morosità ed espulsione per indegnità. Essa non
è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa
di morte.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità
e di effettività.
A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
La domanda di adesione deve contenere l’approvazione
in forma specifica del presente Statuto.
La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio
del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri
del Consiglio. Contro tale provvedimento potrà farsi
ricorso all’Assemblea dei Soci nei termini e con le
modalità di cui all’art.14 lett. d) del presente
statuto.
Sarà diritto di ogni socio frequentare la sede sociale
negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo,
fruire delle strutture associative.
Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per
iscritto e produce effetti con lo scadere dell’anno
in coso, purché intervenuta almeno tre mesi prima.
Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso
della quota né per qualsiasi altra ragione.
Art.6 QUOTA ASSOCIATIVA.
Ogni socio deve versare entro il trentuno agosto di ogni
anno la quota di rinnovo deliberata dall’assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo.
La misura della quota sarà deliberata dall’Assemblea
nella stessa riunione in cui questa approverà il Bilancio
Consuntivo dell’anno precedente ed il Bilancio Preventivo
dell’anno di riferimento.
Tale Assemblea dovrà tenersi entro il trenta giugno
di ogni anno.
Il mancato versamento entro il termine previsto della quota
associativa comporta la sospensione dei diritti sociali, ed
il mancato versamento della quota entro il trentun dicembre
dell’anno di riferimento la decadenza dalla qualità
di socio.
Art.7 REGISTRO DEI SOCI.
Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene, in conformità
alle disposizioni della legge 675/1996, un registro anagrafico
dei Soci. Ogni socio potrà chiedere di consultarlo.
Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI.
L’Assemblea dei soci è sovrana. Essa:
a)elegge gli organi dell’associazione in conformità
al presente statuto;
b) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
nonché la misura delle quote annuali;
c) è competente per gli atti di straordinaria amministrazione
ed in particolare per approvare la vendita, l’acquisto
e la permuta di immobili strumentali alle finalità
associative;
d) entro trenta giorni dalla richiesta giuridica, su ricorso
del candidato che deve essere esperito entro trenta giorni
dalla richiesta giudica, le motivazioni inerenti il rigetto
della richiesta di iscrizione.
E’ convocata almeno una volta l’anno per deliberare
sugli argomenti sugli argomenti di cui alla lettera b) del
presente articolo, nonché quando ne sia fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo
caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione
può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
L’Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare
su una delle materie sotto indicate, è validamente
costituita in prima convocazione se siano presenti almeno
la metà dei soci. L’assemblea in seconda convocazione
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In ogni caso le deliberazioni di approvazione del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per le delibere aventi ad oggetto:
-la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sociale
(con esclusione dell’eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga dell’associazione;
- l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione
sarà regolarmente costituita ove intervengano o siano
rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto
al voto. Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla
maggioranza assoluta dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio dell’ente sono deliberati con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni
di preavviso a mezzo di posta ordinaria o fax. In caso di
urgenza è prevista la convocazione telegrafica/fax/E-Mail
con almeno 48 ore di preavviso. Tra ogni convocazione dovranno
intercorrere almeno ventiquattro ore.
I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri
soci mediante conferimento di delega scritta. Ogni socio non
potrà rappresentare per delega più di due altri
soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda
presiedere, l’Assemblea stessa provvede a designare
il soggetto che la presieda.
Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
– NOMINA – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
Tutti i Soci sono elettori ed è eleggibile alle cariche
sociali, secondo il criterio del voto singolo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due
ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in
regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati
alla data della convocazione dell’Assemblea di rinnovo
delle cariche sociali.
Ogni socio che desideri essere membro del Consiglio Direttivo
deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta
di candidatura.
Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri
del Consiglio Direttivo:
a)dall’Assemblea in prima convocazione, tutti coloro
i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà
più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in
cui gli aventi diritto siano un numero maggiore dei posti
a disposizione saranno eletti coloro i quali hanno riportato
più voti.
In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.
b) dall’Assemblea in seconda convocazione coloro i quali
ottengono il maggior numero di voti.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di
proposte avanzate dai partecipanti all’Assemblea ed
approvate per alzata di mano con le maggioranza sopra prevista.
Nel caso in cui un quinto dei partecipanti lo chieda le elezioni
avvengono con la procedura dell’art.13.
Tutte le cariche sociali sono essenzialmente gratuite, salvo
il rimborso delle spese. Le attività comportanti rimborsi
spese per o membri del Consiglio dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo sulla base di un preventivo
di massima.
Con la deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere
istituiti rapporti di collaborazione o dipendenziali.
Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella
carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione
per il Consiglio Direttivo.
Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri,
l’intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi
decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l’ordinaria
amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta
giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo.
Art.10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
E’ compito del Consiglio Direttivo:
a)programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi
associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;
b)su proposta del Segretario, approvare la bozza del bilancio
preventivo e consuntivo e la proposta di quota associativa
annuale da portare in approvazione in Assemblea;
c)deliberare circa l’ammissione di nuovi soci;
d)deliberare circa l’applicazione di sanzioni disciplinari;
e)convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
dell’Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere
più anziano.
Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci,
potrà istituire commissioni o comitati di studio e
ricerca interni all’Associazione. Tali commissioni potranno
avere carattere sia permanente sia temporaneo e vi potranno
partecipare anche esterni all’Associazione.
Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO:FUNZIONAMENTO
Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta
dal Presidente con invito scritto, spedito almeno otto giorni
prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno
da trattare. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza
la convocazione potrà essere effettuata entro il termine
ridotto di tre giorni, anche a mezzo telegramma, telefax o
E - mail. Con le medesime forme è convocato anche il
Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è
presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione
palese.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere
trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono
essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della
riunione.
Art.12 PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e rimane
in carica per lo stesso periodo di tre anni in cui rimane
in carica il Consiglio Direttivo di cui è membro di
diritto.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale
dell’Associazione; il Segretario provvede alla verbalizzazione
delle sedute del Consiglio Direttivo, alla tenuta del libro
dei Soci; provvede altresì all’organizzazione
della vita quotidiana dell’Associazione ed al suo funzionamento.
Il presidente propone al Consiglio Direttivo, all’inizio
di ogni anno, un programma di lavoro da portare all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci e ne cura l’esecuzione
in accordo con il Consiglio Direttivo.
Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà
automaticamente al Presidente.
Art.13 SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato su indicazione del Presidente
ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli
rimane in carica fino a che rimanga in carica il Presidente.
Il Segretario, unitamente al Presidente, ha la firma sui conti
sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che
sono conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta
della contabilità, redige le bozza di bilancio preventivo
e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea
dei soci, rilascia ai soci le quietanza di pagamento per le
quote sociali e per gli eventuali contributi.
Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo, si estenderà
automaticamente al Segretario.
Art.14 COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione contabile e patrimoniale sarà sottoposta
al controllo interno di un Collegio dei Revisori composto
di tre membri nominati dall’Assemblea.
I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione patrimoniale,
finanziaria ed economica; accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite
relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua
verifiche di cassa.
Art.15 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della presente
associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni
di volontariato ed analogo settore.
Art.16 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge i materia.
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