STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “VALORI & CULTURA”


Art.1 DENOMINAZIONE – SEDE

E’ corrente in Genova l’Associazione: “VALORI & CULTURA”.

Art.2 SCOPI ASSOCIATIVI.

L’ associazione, che si costituisce quale organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti della legge 11.08.1991 nr. 266, agisce senza alcun fine di lucro e persegue esclusive finalità di utilità e di solidarietà sociale; ha in particolare lo scopo di promuovere e favorire:
- l’informazione e lo scambio culturale, sociale ed economico fra tutti gli individui, quale mezzo ed espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in relazione alle differenti età, culture e nazionalità, ai valori che queste rappresentano ed allo scambio intergenerazionale, soprattutto in relazione al passaggio dalle vecchie generazioni alle nuove generazioni, affinché tali valori e tali tradizioni non vadano né perduti né dimenticati: in detto ambito intende collaborare in via preferenziale con enti, ministeri, associazioni, cooperative, pubblica opinione e i cittadini tutti chiamati a collaborare per una società migliore che abbia al centro dei propri valori il progredire dell’uomo indipendentemente dalla sua età, dalla sua estrazione sociale o dalla sua provenienza;
- l’attività sportiva dilettantistica e la pratica dello sport in genere, sempre a livello dilettantistico, intesa quale strumento di aggregazione e di promozione sociale, anche al fine di far maturare ed accrescere i valori di lealtà e correttezza nel vivere quotidiano, prevenendo altresì tutte le forme possibili ed eventuali di discriminazione fra le persone, siano esse di natura religiosa, culturale, socio-economica, razziale, sessuale, etc..
Per il raggiungimento dello scopo, l’associazione potrà indi svolgere tutte quelle attività di studio, di ricerca, di promozione e di organizzazione di convegni, mostre, eventi, seminari, congressi, raccolte pubbliche di fondi, ricerca di sponsorizzazioni e di promozioni pubblicitarie, organizzazione di fiere ed incontri sociali, campagne pubblicitarie, giornate di studio e manifestazioni in genere; attività editoriali, grafiche e divulgative, anche di natura multimediali, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, etc., che i propri organi sociali riterranno coerenti e conformi con il perseguimento delle finalità associative; potrà inoltre fornire assistenza nelle attività di cui prima nei confronti di enti pubblici e/o privati; potrà infine compiere tutti gli atti economico - finanziari e gestionali, ivi compresa la partecipazione a società, consorzi od altri organismi che si reputino utili allo scopo, ivi compresa la istituzione di corsi di addestramento e di formazione per volontari e/o altri soggetti

Art.3 DURATA.

L’Associazione ha durata sino al trentun dicembre duemilatrenta

Art.4 REGOLE PATRIMONIALI – ESERCIZIO FINANZIARIO.

L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentun dicembre. All’inizio e al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
L’associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale e di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste statutariamente.

Art.5 SOCI: ADESIONE E RECESSO.

Possono essere soci dell’Associazione tutti gli uomini e le donne cittadini sia italiani sia stranieri senza distinzioni di sesso, razza, condizione sociale o professionale, religione o convinzioni politiche, purché condividano le finalità dell’Associazione e gli ideali democratici.
Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed espulsione per indegnità. Essa non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività.
A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La domanda di adesione deve contenere l’approvazione in forma specifica del presente Statuto.
La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio. Contro tale provvedimento potrà farsi ricorso all’Assemblea dei Soci nei termini e con le modalità di cui all’art.14 lett. d) del presente statuto.
Sarà diritto di ogni socio frequentare la sede sociale negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, fruire delle strutture associative.
Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto e produce effetti con lo scadere dell’anno in coso, purché intervenuta almeno tre mesi prima. Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso della quota né per qualsiasi altra ragione.

Art.6 QUOTA ASSOCIATIVA.

Ogni socio deve versare entro il trentuno agosto di ogni anno la quota di rinnovo deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La misura della quota sarà deliberata dall’Assemblea nella stessa riunione in cui questa approverà il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente ed il Bilancio Preventivo dell’anno di riferimento.
Tale Assemblea dovrà tenersi entro il trenta giugno di ogni anno.
Il mancato versamento entro il termine previsto della quota associativa comporta la sospensione dei diritti sociali, ed il mancato versamento della quota entro il trentun dicembre dell’anno di riferimento la decadenza dalla qualità di socio.

Art.7 REGISTRO DEI SOCI.

Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene, in conformità alle disposizioni della legge 675/1996, un registro anagrafico dei Soci. Ogni socio potrà chiedere di consultarlo.

Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI.

L’Assemblea dei soci è sovrana. Essa:
a)elegge gli organi dell’associazione in conformità al presente statuto;
b) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché la misura delle quote annuali;
c) è competente per gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare per approvare la vendita, l’acquisto e la permuta di immobili strumentali alle finalità associative;
d) entro trenta giorni dalla richiesta giuridica, su ricorso del candidato che deve essere esperito entro trenta giorni dalla richiesta giudica, le motivazioni inerenti il rigetto della richiesta di iscrizione.
E’ convocata almeno una volta l’anno per deliberare sugli argomenti sugli argomenti di cui alla lettera b) del presente articolo, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
L’Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare su una delle materie sotto indicate, è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno la metà dei soci. L’assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per le delibere aventi ad oggetto:
-la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sociale (con esclusione dell’eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga dell’associazione;
- l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione sarà regolarmente costituita ove intervengano o siano rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio dell’ente sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria o fax. In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica/fax/E-Mail con almeno 48 ore di preavviso. Tra ogni convocazione dovranno intercorrere almeno ventiquattro ore.
I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante conferimento di delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di due altri soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda presiedere, l’Assemblea stessa provvede a designare il soggetto che la presieda.

Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE – NOMINA – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Tutti i Soci sono elettori ed è eleggibile alle cariche sociali, secondo il criterio del voto singolo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati alla data della convocazione dell’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.
Ogni socio che desideri essere membro del Consiglio Direttivo deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta di candidatura.
Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo:
a)dall’Assemblea in prima convocazione, tutti coloro i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui gli aventi diritto siano un numero maggiore dei posti a disposizione saranno eletti coloro i quali hanno riportato più voti.
In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.
b) dall’Assemblea in seconda convocazione coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di proposte avanzate dai partecipanti all’Assemblea ed approvate per alzata di mano con le maggioranza sopra prevista.
Nel caso in cui un quinto dei partecipanti lo chieda le elezioni avvengono con la procedura dell’art.13.
Tutte le cariche sociali sono essenzialmente gratuite, salvo il rimborso delle spese. Le attività comportanti rimborsi spese per o membri del Consiglio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo sulla base di un preventivo di massima.
Con la deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti rapporti di collaborazione o dipendenziali.
Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo.
Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

E’ compito del Consiglio Direttivo:
a)programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;
b)su proposta del Segretario, approvare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo e la proposta di quota associativa annuale da portare in approvazione in Assemblea;
c)deliberare circa l’ammissione di nuovi soci;
d)deliberare circa l’applicazione di sanzioni disciplinari;
e)convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci, potrà istituire commissioni o comitati di studio e ricerca interni all’Associazione. Tali commissioni potranno avere carattere sia permanente sia temporaneo e vi potranno partecipare anche esterni all’Associazione.

Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO:FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Presidente con invito scritto, spedito almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza la convocazione potrà essere effettuata entro il termine ridotto di tre giorni, anche a mezzo telegramma, telefax o E - mail. Con le medesime forme è convocato anche il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.12 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo di tre anni in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione; il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo, alla tenuta del libro dei Soci; provvede altresì all’organizzazione della vita quotidiana dell’Associazione ed al suo funzionamento.
Il presidente propone al Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno, un programma di lavoro da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e ne cura l’esecuzione in accordo con il Consiglio Direttivo.
Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Presidente.

Art.13 SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato su indicazione del Presidente ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino a che rimanga in carica il Presidente.
Il Segretario, unitamente al Presidente, ha la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità, redige le bozza di bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci, rilascia ai soci le quietanza di pagamento per le quote sociali e per gli eventuali contributi.
Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo, si estenderà automaticamente al Segretario.

Art.14 COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione contabile e patrimoniale sarà sottoposta al controllo interno di un Collegio dei Revisori composto di tre membri nominati dall’Assemblea.
I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio provvede al riscontro della gestione patrimoniale, finanziaria ed economica; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Art.15 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della presente associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato ed analogo settore.
Art.16 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge i materia.